Accordo›Titolo VI
Art. 46
Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi
In vigore dal 25 lug 1997
Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi
Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Georgia avvenga in base alle norme dell'OMC.
La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui:
- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente;
- l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Georgia all'OMC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-46