Art. 46 · Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi
AccordoTitolo VI

Art. 46

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Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi

In vigore dal 25 lug 1997
Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Georgia avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Georgia all'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-46