AccordoTitolo V

Art. 43

In vigore dal 25 lug 1997
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Georgia a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Georgia si adopererà al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà in particolare ai seguenti settori: leggi e regolamenti che disciplinano gli investimenti delle società, legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di essere umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare e trasporti. 3. La Comunità fornisce alla Georgia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che può comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinenti; - l'organizzazione di seminari; - attività di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo