AccordoTitolo VI

Art. 45

In vigore dal 25 lug 1997
1. La Comunità e la Georgia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Georgia. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure saranno intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico in Georgia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, trasporti, turismo, tutela dell'ambiente, cooperazione regionale e politica monetaria. 4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica con gli Stati limitrofi, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Georgia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo