Accordo

Art. 42

In vigore dal 25 lug 1997
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Georgia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-42

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