Accordo
Art. 6
Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
In vigore dal 6 lug 1997
Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure le sue normali dotazioni, i pezzi di ricambio, compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (alimenti, bevande e tabacco compresi) a bordo di detto aeromobile, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni genere di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che le normali dotazioni e gli altri articoli sopra citati restino a bordo dell'aeromobile.
2. Saranno altresì esentati da detti dazi, spese ed oneri, ad esclusione di quelli relativi ai servizi resi:
a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati esclusivamente ad essere usati dagli aeromobili di detta compagnia aerea;
b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di.una Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il trasporto aereo. In tal caso, essi potranno essere sottoposti alla supervisione delle autorità competenti fino a che non siano riesportati o in altro modo eliminati, in base alle norme doganali.
3. I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali, e devono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia concesso il trasferimento ad altra compagnia aerea internazionale, ovvero consentita l'importazione permanente, ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente.
4. Le esenzioni previste al presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità particolari generalmente applicate su detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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