Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 lug 1997
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
DI SERVIZI AEREI DI LINEA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia,
qui di seguito denominate, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti",
essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,
desiderando stipulare un Accordo allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due paesi in base al principio della reciprocità,
hanno concordato guanto segue:
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, tranne nel caso in cui diversamente previsto nel contesto:
a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, e comprende gli Allegati adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti siano entrati in
vigore, ovvero siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti
b) il termine "Autorità Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Slovenia, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Autorità dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;
c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia che sia stata designata ed autorizzata, ai sensi dell' del presente Accordo;
d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito all' della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea". e "scalo a scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato all'Articolo 96 della Convenzione;
f) il termine "tariffa" indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merce, come pure le condizioni a cui tali prezzi si applicano, comprese le commissioni ed altre remunerazioni aggiuntive per l'agenzia o per la vendita dei documenti di trasporto, ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni relative al trasporto della posta.
2. L'Allegato forma parte integrante del presente Accordo. Tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno l'Allegato, tranne nel caso in cui sia stato esplicitamente concordato in altro modo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-1