Accordo
Art. 5
Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
In vigore dal 6 lug 1997
Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio, ovvero a sospendere l' esercizio dei diritti specificati all' del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a) in ogni caso in cui non abbia prova che parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, o da suoi cittadini;
b) nel caso detta compagnia aerea non si conformi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti;
c) nel caso in cui la compagnia aerea in altro modo non operi conformandosi alle condizioni di cui al presente Accordo.
2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non.siano essenziali per impedire ulteriori violazioni alle leggi o ai regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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