Accordo

Art. 10

Riconoscimento di licenze e certificati

In vigore dal 6 lug 1997
Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilità, quelli di competenza e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il loro periodo di validità, subordinatamente alle disposizioni de1 paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, la validità dei certificati di navigabilita, di quelli di competenza o delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini da parte dell'altra Parte Contraente o di uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-10

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