Accordo
Art. 11
Rappresentanza della compagnia aerea
In vigore dal 6 lug 1997
Rappresentanza della compagnia aerea
1. Ciascuna Parte Contraente accordera alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.
2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una Parte Contraente sarà consentito previa autorizzazione delle autorità competenti.
3. Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative applicabili in quel territorio.
4. L'entità numerica di tale personale, stabilito previo accordo fra le compagnie aeree designate, sarà sottoposta all'approvazione delle autoritè competenti delle due Parti Contraenti.
5. Ciascuna Parte Contraente fornirà a detti uffici ed al personale tutta l'assistenza e le agevolazioni necessarie.
Storico versioni
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