Accordo

Art. 16

Adeguamento alle Convenzioni Multilaterali

In vigore dal 6 lug 1997
Adeguamento alle Convenzioni Multilaterali Qualora venissero conclusi una Convenzione o un Accordo multilaterali relativi al trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per adeguarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, tramite consultazioni fra le due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-16

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