Accordo

Art. 19

Sospensione

In vigore dal 6 lug 1997
Sospensione Una delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà simultaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tal caso l'Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente abbia ricevuto la notifica, a meno che la notifica di denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di avvenuta ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, la denuncia si considererà ricevuta quattordici giorni dopo che la notifica sia pervenuta all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-19

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