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Art. 17

Fornitura di dati statistici

In vigore dal 6 lug 1997
ARTICO 17 Fornitura di dati statistici Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico sui servizi concordati svolto dalle rispettive compagnie aeree designate da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-17

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