Accordo
Art. 17
Fornitura di dati statistici
In vigore dal 6 lug 1997
ARTICO 17
Fornitura di dati statistici
Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico sui servizi concordati svolto dalle rispettive compagnie aeree designate da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-17