Accordo
Art. 13
Vendita e trasferimento dei guadagni
In vigore dal 6 lug 1997
Vendita e trasferimento dei guadagni
1. Ciascuna Parte Contraente accorda alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente nella valuta interna e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi quelli complementari al trasporto aereo, sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente oppure tramite un agente.
2. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente sarà libera di effettuare il reale trasferimento all'estero delle entrate eccedenti le spese in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merce e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari senza alcun indugio o limitazione.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta giorni dalla data di applicazione. A detti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.
4. Se una delle Parti Contraenti impone limitazioni o rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.
5. Ogni qualvolta il sistema di pagamento fra le Parti Contraenti sia regolamentato da un accordo speciale, si applicherà detto accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;198#art-a-13