Accordo›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 3 apr 1997
1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini moldavi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-23