AccordoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 3 apr 1997
Nessuna disposizione del presente Titolo, e in particolare l', pregiudica nè compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping e compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali sarà adottata la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-18

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