AccordoTitolo III

Art. 13

In vigore dal 3 apr 1997
Le merci originarie della Moldavia e della Comunità sono importate, rispettivamente, nella Comunità e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli , le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-13

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