Accordo›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori per quanto riguarda:
- i dazi e gli oneri doganali applicati alle importazioni e alle esportazioni, compresi i relativi metodi di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e
trasbordo;
- le imposte e gli altri oneri interni di qualsiasi tipo applicati
direttamente o indirettamente ai beni importati;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le regole in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione e uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell', paragrafo 3 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1958 o, se precedente, al momento dell'adesione della Moldavia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Moldavia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-10