Accordo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le Parti.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-11