AccordoTitolo III

Art. 11

In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le Parti. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-11

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