Accordo›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 3 apr 1997
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformità alla propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-12