AccordoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 3 apr 1997
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Ove necessario, il commercio in materiale nucleare sarà soggetto alle disposizioni di uno specifico accordo che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Moldavia.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-22

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