AccordoTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 3 apr 1997
Le misure adottare in conformità dell'articolo 24 bis non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Moldavia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Moldavia o degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-25

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