Accordo›Titolo IV
Art. 24
Coordinamento della previdenza sociale
In vigore dal 3 apr 1997
Coordinamento della previdenza sociale
Le Parti concludono accordi al fine di:
i) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità moldava legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:
- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza
trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri siano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica;
- tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di
reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;
ii) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Moldavia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-24