Accordo›Titolo V
Art. 62
In vigore dal 2 apr 1997
1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
Fatto salvo l', ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attività dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio.
Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Lettonia nonché di rendere più restrittive il regime esistente.
4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lettonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Storico versioni
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