Accordo
Art. 44
In vigore dal 2 apr 1997
1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:
i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lettoni;
ii) alle consociate e filiali di società lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lettonia agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, essa:
i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all';
ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare detto allegato.
Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all', il Consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta del la Lettonia e in caso di necessità, di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV.
5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'.
Storico versioni
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