AccordoTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 2 apr 1997
1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'. 2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-39

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