AccordoTitolo IV

Art. 38

In vigore dal 2 apr 1997
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-38

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