Accordo
Art. 35
In vigore dal 2 apr 1997
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione di vegetali di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-35