Accordo
Art. 46
In vigore dal 2 apr 1997
Ai fini del presente accordo,
a) per "società comunitaria" o "società lettone" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Lettonia.
Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Lettonia viene considerata una società comunitaria o lettone se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lettonia.
b) Per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.
c) Per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere
attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, nè conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lettoni, il
diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lettonia o nella Comunità.
e) Per "attività" si intendono quelle economiche.
f) Le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Lettonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lettonia.
h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lettonia stabiliti al di fuori della Comunità e della Lettonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lettonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lettonia in conformità delle rispettive legislazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-46