Accordo

Art. 59

In vigore dal 2 apr 1997
Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-59

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