Accordo

Art. 65

In vigore dal 2 apr 1997
1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o la Lettonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Lettonia, a seconda dei casi, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di guanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Lettonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
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