Accordo
Art. 66
In vigore dal 2 apr 1997
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l', e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-66