Accordo›Titolo IX
Art. 109
In vigore dal 2 apr 1997
La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attività. Il contributo finanziario della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lettonia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-109