Accordo›Titolo IX
Art. 108
In vigore dal 2 apr 1997
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-108