Accordo›Titolo X
Art. 113
In vigore dal 2 apr 1997
1. Ciascuna Parte può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una Parte in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
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