Accordo›Titolo IX
Art. 106
In vigore dal 2 apr 1997
1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa lettone;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.
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