AccordoTitolo VII

Art. 101

In vigore dal 2 apr 1997
1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite: - immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalità organizzata. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale: - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
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