Accordo›Titolo VI
Art. 99
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In vigore dal 2 apr 1997
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-99