AccordoTitolo VI

Art. 95

TUTELA DEI CONSUMATORI

In vigore dal 2 apr 1997
TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia; - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunità; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza. 3. La cooperazione può comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG; - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari; - accesso alle banche dati della Comunità; - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-95

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo