AccordoTitolo VI

Art. 94

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

In vigore dal 2 apr 1997
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-94

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