AccordoTitolo IX

Art. 105

In vigore dal 2 apr 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-105

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