Accordo›Titolo IX
Art. 83
In vigore dal 26 mar 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze dell'Ucraina, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-83