AccordoTitolo VII

Art. 78

Economia

In vigore dal 26 mar 1997
Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunità fornisce assistenza tecnica per: - aiutare l'Ucraina ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-78

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