Accordo›Titolo VII
Art. 75
Tutela dei consumatori
In vigore dal 26 mar 1997
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previste le seguenti iniziative: consulenze per la riforma legislativa e istituzionale, creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, attività di formazione per i funzionari dell'amministrazione e per le altre persone che rappresentano gli interessi dei consumatori, sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-75