Accordo›Titolo VIII
Art. 80
In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere all'Ucraina i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-80