AccordoTitolo VII

Art. 74

Informazione e comunicazione

In vigore dal 26 mar 1997
Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e l'Ucraina compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
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