AccordoTitolo X

Art. 86

In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo dell'Ucraina dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo dell'Ucraina.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-86

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