Accordo›Titolo X
Art. 88
In vigore dal 26 mar 1997
Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-88