AccordoTitolo X

Art. 90

In vigore dal 26 mar 1997
È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento ucraino e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-90

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