AccordoTitolo X

Art. 95

In vigore dal 26 mar 1997
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dall'Ucraina nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini ucraini o tra società o imprese ucraine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-95

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